PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chi è responsabile religioso di una moschea e chi intende procedere alla apertura di una nuova moschea sul territorio italiano non può appartenere o avere collegamenti con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo e deve essere in possesso del certificato antiterrorismo di cui al comma 2.
      2. Ai fini del comma 1, l'autorità di pubblica sicurezza, dopo adeguata verifica, rilascia un certificato antiterrorismo in cui si attesta l'estraneità del responsabile religioso o del responsabile della realizzazione di una moschea ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo e si autorizza lo svolgimento dell'ufficio o l'apertura della nuova moschea.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta il relativo regolamento di attuazione.